La morosità è la situazione in cui si trova un cliente non in regola con il pagamento delle bollette: il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura. Lario Reti Holding agisce nel rispetto della regolamentazione vigente e cioè la delibera n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.


Sollecito bonario di pagamento

In caso di morosità dell’utente finale il Gestore, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della fattura e salvo il caso in cui sia stata ricevuta una richiesta di rateizzazione o una contestazione della stessa, invia all’Utente un primo sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), indicante:

  • Il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo totale da saldare;
  • Il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui sotto;
  • Le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
  • Il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto della comunicazione;
  • I recapiti del Gestore ai quali l’utente possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato o in quanto è stata richiesta al Gestore medesimo rateizzazione del pagamento.

Costituzione in mora

Il Gestore invierà la comunicazione di costituzione in mora, decorsi almeno 25 (venticinque) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o PEC, contenente:

  • Il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
  • Il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
  • Il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti. Tale termine non può essere inferiore a 40 (quaranta) giorni solari calcolati dal ricevimento da parte dell’utente del sollecito bonario di pagamento;
  • La data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
  • La possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi;
  • Le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento, ovvero tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio;
  • Le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura,
  • Il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora;
  • I casi nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico descritte nei successivi paragrafi;
  • I recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare che l’azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
    • è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, o è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali superiori a 50 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.4 del REMSI;
    • è parzialmente errata in quanto l’utente medesimo è un utente finale non disalimentabile (ovvero utente diretto beneficiario del bonus sociale idrico o utenza ad uso pubblico non disalimentabile)Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla costituzione in mora specifica informativa invitandolo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi.

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Fanno eccezione i seguenti casi:

  • L’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50,00 Euro;
  • Il reclamo sia stato inviato dall’utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.

Modalità e tempi di attivazione/subentro/voltura della fornitura in caso di morosità

Nel caso in cui l’utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere all’esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura e allo spostamento del contatore in modo da renderlo accessibile o almeno parzialmente accessibile;

Qualora la richiesta di subentro/voltura/riattivazione abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

  1. richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
  2. non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto;

Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute al gestore a seguito dell’emissione di fattura e sensi del precedente Art 56, entro il tempo in scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà l’applicazione di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti e commisurato in funzione dell’importo dovuto e dei giorni festivi di ritardo.

I costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora sono posti a carico dell’utente.

Nel caso in cui pagamento avvenga dopo l’intervento sulla fornitura si darà luogo all’addebito dei costi sostenuti, tranne che per le utenze di uso domestico residente non disalimentabile. Il gestore può chiedere all’utente finale, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente il pagamento:

  1. dei costi sostenuti per l’intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi in cui all’art. 7 commi 3, lettera b), e comma 4 del REMSI;
  2. dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale domestico residente e moroso eventuali penali.

Indennizzi

Il Gestore corrisponde all’utente un indennizzo pari a Euro 30,00 nel caso in cui:

  • La fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
  • In relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.5 del REMSI;
  • La fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • Qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.

Il Gestore è tenuto a corrispondere all’utente un indennizzo pari a Euro 10,00 qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

  • In anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • L’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
  • Non sia stato inviato il sollecito di pagamento.

Il Gestore non può richiedere all’utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.


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